Decesso di una persona assicurata o di una persona beneficiaria di rendite
Suggerimento: dopo il decesso di una persona assicurata o di un beneficiario di rendita, preghiamo i superstiti (in loro mancanza, una persona molto vicina al defunto) di contattarci il più presto possibile per chiarire un eventuale obbligo di versare le prestazioni della cassa pensioni Schindler (tel. +41 41 445 30 12).
Rendita per coniugi
Il coniuge superstite di una persona assicurata o di una persona beneficiaria di renditeha diritto a una rendita per coniugi, se al suo decesso
a) Decesso di una persona assicurata o di una personaIl coniuge superstite di un assicurato o di un beneficiario di rendita ha diritto a una rendita per coniugi, se al suo decessobeneficiaria di renditeha
provveduto al mantenimento di figli o ha allevato figli comuni; oppure
b) ha compiuto il 45° anno di età e il matrimonio è durato almeno cinque anni; oppure
c) in base all’AI è invalido perlomeno nella misura del 50% e il matrimonio è durato almeno 5 anni.
Se il coniuge o la coniuge superstite non soddisfa nessuna di queste condizioni, riceve un’indennità unica.
Maggiori dettagli sulla rendita per coniugi sono riportati negli articoli da 13.1 a 13.7 del regolamento.
Rendita per convicenti
Il convivente o la convivente superstite di una persona assicurata attiva o di una persona beneficiaria di rendita ha diritto alle seguenti condizioni a una rendita perconviventi se al momento del decesso
a) il o la convivente è stato/a assistito/a in misura considerevole e ha compiuto il 45° anno d’età oppure
b) tra la persona assicurata attiva o la persona beneficiaria di rendita e il o la convivente superstite sussisteva una convivenza ininterrotta negli ultimi cinque anni prima del decesso con domicilio civile comune ed economia domestica comune, purché e fintanto che la situazione di salute lo consentisse, e il/la convivente superstite abbia compiuto il 45° anno di età oppure
c) il o la convivente superstite è tenuto/a a provvedere al sostentamento di almeno un figlio comune.
L’inizio della convivenza o l’assistenza in misura considerevole oppure l’obbligo di sostentamento di un figlio comune deve essere anteriore al pensionamento. La designazione del/la beneficiario/a deve avvenire prima del decesso della persona assicurata o prima del suo pensionamento tramite firme autenticate da un pubblico ufficiale o da un notaio della persona assicurata e della persona beneficiaria sull’apposito modulo della cassa pensioni. Tale modulo deve essere inoltrato alla cassa pensioni prima del pensionamento.
Maggiori dettagli sulla rendita per conviventi sono riportati negli articoli da 13.9 a 13.19 del regolamento.
Se non sono soddisfatte le condizioni per beneficiare di una rendita per il o la convivente, è possibile designare il o la convivente come beneficiario/a del capitale decesso (vedi sotto).
Rendita per orfani
Se la persona assicurata decede prima o dopo il suo pensionamento, ognuno dei suoi figli che non ha compiuto il 18° anno d’età riceve una rendita per orfani. Questa rendita viene versata fino al compimento del 18° anno di età. Il diritto alla rendita sussiste fino al 25° anno di età per i figli che sono ancora in formazione. Sono considerati figli, i figli biologici e adottivi come pure gli affiliati aventi diritto alla rendita in conformità all’AVS/AI.
Capitale di decesso
Se una persona assicurata attiva decede prima del pensionamento senza acquisire il diritto alle prestazioni per i superstiti, viene versato agli aventi diritto uncapitale di decesso pari al 100% dell’avere di vecchiaia disponibile.
I requisiti per avere diritto al capitale in caso di decesso di una persona assicurata attiva sono disciplinati dall'art. 13.23 del regolamento.