Contatto

Pensionamento

Qui di seguito trovate le diverse varianti di pensionamento disponibili.

Pensionamento ordinario all'età finale di 65 anni

Il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge con la cessazione del rapporto di lavoro a seguito del pensionamento (età 65) ed estingue alla fine del mese del decesso.
L’importo della rendita di vecchiaia risulta dall’avere di vecchiaia disponibile all’età di pensionamento, dedotto l’eventuale prelievo di capitale, e dal tasso di conversione.

Procedura e raccomandazioni ➝


Pensionamento anticipato facoltativo

Al compimento del 58° anno d’età è possibile beneficiare a titolo facoltativo del pensionamento anticipato, a condizione che si ponga termine al rapporto di lavoro. La domanda scritta di pensionamento deve essere presentata nel rispetto del termine di disdetta del rapporto di lavoro convenuto per contratto, comunque al più tardi tre mesi prima della data preventivata per il pensionamento.

Il pensionamento ordinario o anticipato è possibile soltanto alla fine di un mese.


Riduzione del grado di occupazione a partire da 58 anni

Le persone assicurate, il cui salario determinante dopo il 58° anno d'età si riduce di al massimo la metà in seguito alla diminuzione del grado d'occupazione, possono mantenere l'attuale salario assicurato, tuttavia al massimo fino all'età finale. I contributi del datore di lavoro e del lavoratore sulla parte del salario che viene a mancare in seguito alla riduzione del grado d'occupazione vengono assunti dal datore di lavoro.

Il proseguimento dell'assicurazione dell'attuale salario assicurato esclude tuttavia un pensionamento parziale (versamento della rendita).

È anche possibile una seconda riduzione del grado d'occupazione, tuttavia al massimo della metà del grado d'occupazione originario all'età di 58 anni.

Se desiderate ricorrere a questa possibilità, vogliate discuterne con il vostro superiore per poi contattarci ai fini del disbrigo amministrativo.


Proseguimento dell'assicurazione dopo l'età finale di 65 anni

Se la persona assicurata continua il rapporto di lavoro con la ditta anche dopo aver raggiunto l'età finale, resta assicurata fino al termine del suo rapporto di lavoro, tuttavia al massimo fino al compimento del 70° anno d'età. In caso di riduzione del grado d'occupazione, la persona assicurata può richiedere un pensionamento parziale.


Pensionamento parziale

Un pensionamento parziale è possibile al compimento del 58° anno d’età e presuppone la riduzione del grado d'occupazione d’intesa con l’impresa.

Un pensionamento parziale è possibile da noi in un massimo di tre tappe. Affinché una fase di pensionamento parziale sia valida, è necessario ridurre il proprio salario di almeno il 20% per una durata minima di un anno.Per ciascuna di queste tappe avete la massima flessibilità: potete percepire il rispettivo capitale di vecchiaia sotto forma di rendita oppure richiedere il versamento in capitale, interamente o in parte.

Se riducete il grado d'occupazione e non avete bisogno delle prestazioni della cassa pensioni, potrebbe entrare in linea di conto un proseguimento dell'assicurazione dell'attuale salario assicurato. Trovate ulteriori informazioni alla rubrica Riduzione del grado d'occupazione a partire da 58 anni.


Liquidazione in capitale o rendita

Se una persona assicurata termina il suo rapporto di lavoro dopo il compimento del 58° anno d’età, anziché come rendita di vecchiaia essa può farsi versare interamente o parzialmente l’avere di vecchiaia disponibile sotto forma di capitale. La domanda di liquidazione in capitale deve essere presentata per iscritto alla cassa pensioni almeno tre mesi prima della data del pensionamento. Per assicurati sposati la liquidazione in capitale è ammissibile soltanto se il coniuge ha fornito il proprio consenso scritto e se la firma è stata autenticata ufficialmente.


Rendita transitoria AVS

A condizione che non abbia ancora diritto a una rendita di vecchiaia AVS e che l’avere di vecchiaia disponibile sia sufficiente, il beneficiario di una rendita di vecchiaia può richiedere una rendita transitoria AVS pari al massimo alla rendita di vecchiaia AVS massima.

Se viene richiesta una rendita transitoria AVS, si riducono l’avere di vecchiaia disponibile al pensionamento e quindi anche la rendita di vecchiaia e le prestazioni coassicurate.


Rendita per i figli

I beneficiari di rendite di vecchiaia hanno diritto, per ogni figlio che in caso di decesso avrebbe diritto a una rendita per orfani, a una rendita per i figli. Il diritto alla rendita sussiste fino al 25° anno di età per i figli che sono ancora in formazione. Sono considerati figli i figli biologici e adottivi come pure gli affiliati aventi diritto alla rendita in conformità all’AVS/AI.

Trovate ulteriori disposizioni sulle possibilità di pensionamento menzionate all'art. 11 "Prestazioni di vecchiaia" del regolamento.


Moduli


Aliquote di conversione